Regna ancora una grande incertezza sull’obbligo dei controlli che ogni cittadino deve fare al proprio impianto di riscaldamento domestico
NordEst – Per tale ragione la categoria degli Installatori impianti della CGIA ricorda che la cosiddetta prova dei fumi della caldaia va fatta ogni volta in cui si fa la manutenzione. Ovvero, per la stragrande maggioranza dei casi, ogni anno: l’eventuale bollino (cioè il controllo di efficienza energetica), invece, si appone sul libretto dell’impianto solo ogni quattro anni.
Gli artigiani di Mestre intendono fare chiarezza una volte per tutte: la manutenzione dell’impianto termico è un obbligo di legge, le tempistiche sono previste dalla normativa, secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice, o in mancanza di esse, secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.
“Troppo spesso si confonde la manutenzione della caldaia con il controllo di efficienza energetica – esordisce Francesco Costantini Presidente degli Installatori della CGIA – ma le ultime disposizioni di legge parlano chiaro: l’unica cosa che è cambiata è la tempistica di trasmissione degli esiti dei controlli di efficienza energetica: questi vanno tramessi con periodicità di 1, 2, 4 anni a seconda che l’impianto sia superiore o inferiore ai 100 kilowatt”.
Nulla a che vedere quindi con la manutenzione obbligatoria che attesta il funzionamento e la sicurezza della caldaia, che, ripetiamo ancora una volta, è prevista dalla legge e sanzionabile. Se quest’ultima non viene eseguita, infatti, il proprietario dell’impianto rischia una sanzione fino a 3.000 mila euro.
“ È inaccettabile – conclude Costantini – che qualcuno giochi sulla sicurezza dei cittadini con dichiarazioni incomplete, tendenziose e fuorvianti, quando non del tutto errate.”
Dal 15 ottobre scorso, inoltre, è entrato in vigore il nuovo libretto di impianto. La normativa prevede che ogni cittadino si doti di un nuovo libretto che affianca quello vecchio: quest’ultimo, comunque, non dev’ essere cestinato.
Se il proprietario dell’impianto non è ancora in possesso del nuovo libretto, al prossimo controllo sarà sufficiente richiederlo al manutentore di fiducia. Le famiglie, perciò, avranno due tipi di libretti: quello nuovo, in cui si registreranno le prestazioni degli impianti; quello vecchio, per l’uso e la manutenzione, dove sono stati e saranno indicati gli interventi eseguiti per garantire la sicurezza e la salubrità dello stesso.
La Cgia, infine, esorta a rivolgersi solo a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90), ovvero le uniche figure professionali che sono abilitate ad operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, manutenere e controllare tali impianti.