Le associazioni protezioniste si sono messe di traverso all’ennesimo proposito di sconvolgimento del territorio, voluto dai cacciatori con il placet delle Istituzioni
Padova – E’ quindi stata sospesa la gara cani prevista all’interno del Parco naturale regionale dei Colli Euganei in contemporanea in queste località: Ca’ Barbaro, Valle Lispida, Valli di Torreglia, Val Calaona, Valli di Galzignano, Zona sostegno lato tiro a segno (Este) e Zona Montecchia, l’unica ai confini della Z.P.S. (zona di protezione speciale) “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Riccio” (codice IT3260017), tutte le altre ricadenti al loro interno.Coordinamento Protezionista Padovano
LAV, Lega Anti Vivisezione, coordinandosi con LIPU, ENPA e Gruppo d’Intervento Giuridico, ha inoltrato una diffida di immediata sospensione della gara all’Ente Parco Colli Euganei ed al Comando Polizia provinciale di Padova in ottemperanza alla normativa vigente sui diritti degli animali: legge 157 del 1992, legge 189 del 2004 e legge 394 del 1991, al fine di evitare lesioni fisiche e psicofisiche e morti illegittime agli animali.
Massimo Vitturi, Responsabile naz. le settore caccia – fauna selvatica della LAV, spiega:
“La Legge 189 del 2004 ha introdotto nel codice penale gli art 544 bis e ter c.p. per reprimere
condotte integranti uccisioni e maltrattamenti ingiustificati di animali. La gara avrebbe previsto lo stanamento delle Lepri da parte dei Cani, modalità che comporta grave danno fisico e psicofisico delle Lepri stesse e, nel caso di piccoli ancora dipendenti dalle cure parentali, avrebbe potuto determinare finanche la morte dei cuccioli potendo così integrare i delitti di cui agli art.li 544 ter e bis c.p.”. L’art.11, comma 3 della legge 394/91 – continua Vitturi – statuisce, tra le altre cose, che nei Parchi sia vietato il disturbo delle specie animali”.
stendardo GrIGGli fa eco Manuel Zanella, Coordinatore della sede regionale veneta del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus: “Con la sentenza n°303 del 2013 la Corte costituzionale ha ribadito che l’attività di addestramento dei cani da caccia interagisca con l’habitat naturale (sentenza n. 44 del 2011), rientrando altresì indubbiamente nel concetto di attività venatoria, in quanto strumentale all’esercizio della caccia (sentenza n. 350 del 1991, nonché, più di recente, sentenza n. 165 del 2009). Pertanto ciò che intendevano fare per l’ottavo anno consecutivo nel Parco dei Colli Euganei è difforme dalla regola legislativa oltre a non convenire ad un Parco protetto. Cosa dire poi dei pick-up utilizzati gli scorsi anni dai cacciatori nonostante il divieto del Parco di transitare con mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada?”.
Conclude infine Helga Vincenti, Responsabile della sede territoriale della LAV: “Dopo 25 anni dalla sua istituzione, il 10 ottobre 1989, i cacciatori si rassegnino all’esistenza del Parco protetto e riconoscano la sua importanza. Sono davvero troppi gli appetiti che gravitano attorno al Parco Colli Euganei e che lo minacciano di continuo. Non capiamo poi perché l’Amministrazione Comunale di Galzignano Terme continui ad offrire premiazioni e dare il proprio patrocinio a questa manifestazione che, oltre ad essere in contrasto con un Parco protetto, è legata ad un mondo distruttivo e prepotente come è quello dei cacciatori. Impieghi lo stesso tempo per rispondere alla nostra richiesta accesso atti riguardo alle misure volte alla preservazione dei Rospi in località Valsanzibio, a cui il Comune non ha mai risposto.
Quanto alla prova per Cani da seguita, il nostro pensiero va anche ai Cani utilizzati nella caccia, costretti a vivere relegati in freddi box e recinti spesso angusti e in mezzo alle loro deiezioni, ed estratti all’occorrenza, per pochi giorni all’anno, quasi fossero dei meri attrezzi da lavoro.