Dovete ricevere un bonifico dall’estero? Dal primo febbraio, il vostro importo subirà una ritenuta d’acconto automatica del 20%
NordEst – Il governo Letta ha lasciato agli italiani un ulteriore e controverso balzello in regalo. Dal primo febbraio, tutti i bonifici provenienti dall’estero subiranno una trattenuta del 20%. Alla base di questa decisione, vi è la presunzione che qualunque flusso di denaro che giunga da un altro Paese rappresenti il frutto di un reddito imponibile proveniente da capitali o da attività finanziarie.
La misura riguarda le società semplici, gli enti non commerciali e le persone fisiche. Non riguarda, invece, i bonifici effettuati nell’ambito della propria attività di impresa. Banche e intermediari finanziari hanno lamentato il fatto di esser stati tenuti pressoché all’oscuro della norma, mentre i consumatori sono sul piede di guerra. Il cittadino non subisce la detrazione se dimostra che il bonifico consiste in altro: nel risarcimento di un prestito, in una donazione o in una partita di giro.
L’onere della prova, però, come nel caso degli accertamenti fiscali, resta in carico a lui. Ebbene, l’Europa, in tutto ciò, vuole vederci chiaro. “Siamo a conoscenze della nuova misura. E il commissario la sta esaminando per assicurarsi che sia in linea con i principi di base della non discriminazione del libero movimento delle merci e dei capitali”, ha dichiarato Emer Traynor, portavoce del commissario Ue Algirdas Semeta, responsabile per il Fisco. Secondo Bruxelles, il provvedimento, nella sua applicazione concreta potrebbe determinare una disparità di trattamento tra i cittadini europei.
La misura è prevista dall’articolo 4 del dl n. 197/90 modificato dalla legge 97/2013 e non si applica laddove il contribuente dimostri che la somma non sia assimilabile ad un reddito ma rappresenti il frutto, ad esempio, di una partita di giro, di una donazione o della restituzione di un prestito. Sta di fatto che l’onere della prova resta in carico al cittadino.
La circolare 2013/151663 dell’Agenzia delle Entrate, che definisce la norma, precisa che il “prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria”. Inoltre, il contribuente “può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo”.
La disposizione non riguarda le persone fisiche che ricevono denaro dall’estero, mediante bonifico, nell’ambito della propria attività di impresa o di lavoro autonomo.