Le condizioni stabilite dall’ordinamento dei Comuni (v articolo sotto citati) affermano che giunti a questo punto il consiglio comunale dovrebbe essere sciolto, eppure la cosa non è ad oggi stata fatta, anzi, senza numero legale, nell’ultima seduta, il sindaco ha proceduto alla surroga di 5 degli 8 dimissionari, arrivando così ad un numero di 12 consiglieri presenti.
La mancanza di democrazia e la difesa dei diritti dei cittadini sta raggiungendo limiti di decadimento così bassi come non si vedeva da tempo; se queste sono le premesse per l’imminente campagna elettorale provinciale, mi auguro che chi di dovere (uffici regionali, provinciali e difensore civico) esegua il suo ruolo e ripristini la democrazia.
Nel contempo la Lega Nord Trentino presenterà opportune interrogazioni per comprendere come sia potuto arrivare a questo punto un tal mancato rispetto delle norme regionali, garanzia dell’ordinamento dei nostri comuni e della partecipazione dei cittadini al processo amministrativo".
Lega Nord Trentino
Cons. Alessandro Savoi
Articolo 12 – Consiglio comunale
(…)
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 83 comma 1 lettera b numero 5. (…)
(…)
Articolo 83 – Scioglimento e sospensione del consiglio comunale
1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 54 punto 5 dello statuto speciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta:
(…)
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
(…)
5) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte entro venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alla surrogazione del primo dei dimissionari; (…)