In seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Trentino Alto Adige Südtirol delle modificazioni della legge provinciale n°4 del2012 dell’articolo che introduce il divieto dell’utilizzo della catena per gli animali d’affezione, si sono susseguite svariate richieste di intervento, poiché i cittadini sono convinti che siano già operative le modifiche approvate
Trento – . “Il risultato importante – spiega Ivana Sandri, presidente Enpa Trentino – che ha visto introdurre il divieto di detenere i cani alla catena, cui ha partecipato attivamente l’associazioneo, non è ancora operante: si applicherà a partire dal 1° luglio 2023. Il Consiglio provinciale ha deciso di lasciare un ampio margine di tempo ai proprietari dei cani attualmente detenuti alla catena, per poter approntare le modifiche necessarie per custodire gli animali con modalità differenti”.
Le deroghe alla norma
Il divieto di detenzione alla catena prevede delle deroghe, per ragioni sanitarie, documentabili e certificate da parte del veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
“E’ sui criteri che la nostra associazione – precisa Enpa – ha espresso parere contrario, in quanto non potevamo tutelare gli animali, accettando aprioristicamente dei criteri che non si conoscono ancora oggi, che potrebbero stravolgere e inficiare il divieto di detenzione alla catena. Non solo, ci pare quantomeno stravagante che a dare il proprio parere sui criteri da utilizzare per applicare le deroghe venga sentita la categoria degli allevatori (che si occupano di animali da reddito), mentre – come puro esempio – non è stato considerato importante acquisire il punto di vista di figure specializzate nell’etologia del cane (primo soggetto interessato dalle deroghe), quali gli etologi e i veterinari comportamentalisti”.
Le sanzioni
Fra le novità importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 800 euro per chi non rispetterà gli obblighi previsti dall’art. 3, commi 3 e 4, nonché il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione. Fermo restando il forte valore deterrente rappresentato dalla sanzione pecuniaria, qualora se ne ravvisino gli estremi, è comunque sempre perseguibile il reato penale di maltrattamento di animali: sulla pagina facebook “Enpa del Trentino” si trovano le indicazioni”.