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Edificabilità suoli di siti inquinati: importante sentenza del TAR di Trento

Per i giudici amministrativi trentini è imprescindibile la completa bonifica ambientale dell’area interessata

Trento – Il T.A.R. Trento, con la sentenza, sez. un., 20 novembre 2013, n. 382, ha ribadito la necessità della preventiva completa bonifica ambientale dell’area ricadente in un S.I.N. prima di qualsiasi attività edificatoria e conseguente destinazione residenziale o commerciale o servizi. Non può essere consentita nemmeno l’edificazione parziale, per lotti.

In particolare, “la tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, è da considerarsi recessiva di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori ambientali e di tutela della salute, in quanto l’art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essendo ispirato alla necessaria proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata (cfr.: Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 20/01/2009, n. 75909) non esclude un sacrificio dello jus aedificandi per la salvaguardia di tali superiori interessi. Nella specie, tali superiori interessi impediscono che si proceda all’edificazione per settori dell’area gravemente inquinata, prima che ne sia realizzata l’integrale bonifica”.

La tutela dell’ambiente e della salute pubblica prevalgono, quindi, sugli interessi privati all’edificazione dei suoli gravemente inquinati.

La tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, è da considerarsi recessiva di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori ambientali e di tutela della salute, in quanto l’art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essendo ispirato alla necessaria proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata, non esclude un sacrificio dello jus aedificandi per la salvaguardia di tali superiori interessi. Nella specie, tali superiori interessi impediscono che si proceda all’edificazione per settori dell’area gravemente inquinata, prima che ne sia realizzata l’integrale bonifica.

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