NordEst

Elezioni Europee e provinciali: Come si vota

Share Button
Le provinciali – Si voterà infatti per l’elezione dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).  Le provinciali interesseranno 29.940.151 elettori, 14.442.636 maschi e 15.497.515 femmine; 36.451, le sezioni. Le elezioni in 4.281 comuni interesseranno 18.419.204 elettori, 8.918.298 maschi e 9.500.906 femmine; 22.965, le sezioni. Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 34.673.113, di cui 16.741.282 maschi e 17.931.831 femmine.

Quando si vota –
Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto; lo scrutinio dei voti per le amministrative avrà inizio alle 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.

I Ballottaggi –
Per i presidenti di provincia e dei sindaci (che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria) si voterà domenica 21 giugno dalle 8.00 alle 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle 7.00 alle 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì.

Come si vota per le europee –
Ci sarà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa Sicilia e Sardegna. Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza si esprimono scrivendo il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammesso il voto di preferenza con indicazioni numeriche.

Come si vota per le provinciali –
La scheda sarà di colore giallo. Ciascun elettore può votare: 1) per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato. 2) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; 3) per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le provinciali non è ammesso il voto disgiunto.

Elezioni nei Comuni con più di 15mila abitanti –
La scheda di colore azzurro reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: 1) per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; 2) per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; 3) per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; 4) per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata. 

Nei Comuni con meno di 15mila residenti –
La scheda sarà di colore azzurro. L’elettore, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.

La tessera elettorale –
Per poter esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Chi la avesse smarrita potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.
Share Button

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *