Un datore di lavoro può decidere di trasformare a tempo pieno un part-time senza che il lavoratore sia d’accordo e senza nemmeno consultarlo
Un datore di lavoro può decidere di trasformare a tempo pieno un part-time senza che il lavoratore sia d’accordo e senza nemmeno consultarlo; è quanto emerge da una sentenza delle Corte di Giustizia europea relativa al caso di una funzionaria del tribunale di Trento che aveva fatto ricorso proprio perché si era imbattuta in una situazione del genere.
Il supremo tribunale, dunque, ha fatto presente che l’accordo quadro sul lavoro, rispetto al quale le discipline nazionali non possono essere incoerenti o contrastanti, “ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato”.
La Corte ha, inoltre, ricordato che la direttiva 97/81, nonché l’accordo quadro stesso, promuovono il part-time, purché su basi accettabili sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, allo scopo di eliminare le discriminazioni tra le due tipologie contrattuali. Tuttavia, si esclude che il rifiuto del lavoratore ad essere spostato al tempo pieno possa “costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive”.