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Orsi JJ4 e MJ5, il Consiglio di Stato dice no all’abbattimento. Fugatti: “Siamo perplessi”

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Gli orsi JJ4 e MJ5 sono salvi, il Consiglio di Stato: “L’abbattimento è sproporzionato”. Lo confermano in una nota le associazioni animaliste. In serata il commento della Provincia


Trento – La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. L’ordinanza sarà trasmessa al Tar per la fissazione dell’udienza di merito.

Secondo i giudici: “Il provvedimento che dispone l’abbattimento dell’animale appare sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l’adeguata valutazione di misure intermedie, ferma restando la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica, va sospeso l’ordine di abbattimento dell’animale”.

Nel provvedimento si legge inoltre che “Il quadro normativo sovranazionale impone che la misura dell’abbattimento rappresenti l’extrema ratio e che possano essere autorizzate deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette ‘a condizione che non esista un’altra soluzione valida’ e nei soli limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali”.

I primi commenti dopo l’ordinanza

La decisione del Consiglio di Stato, che oggi ha accolto le richieste di sospensiva per l’abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5, “dà fiducia e speranza a quanti si battono per la salvezza degli animali condannati a morte dalla Provincia autonoma di Trento. Siamo soddisfatti”. Lo scrivono Enpa, Leidaa e Oipa, che hanno presentato insieme uno dei ricorsi di associazioni animaliste trattati a palazzo Spada.

I magistrati aggiungono, significativamente: “Proprio in virtù delle lamentate carenze strutturali e nell’asserita situazione emergenziale, era compito dell’Amministrazione quello di valutare ogni misura intermedia tra la libertà e l’abbattimento dell’animale e, quindi, anche l’ipotesi del trasferimento in una struttura diversa da quelle di proprietà della Provincia, eventualmente anche fuori dal territorio nazionale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata e dal Collegio di primo grado, tale misura non presenta caratteristiche “extra ordinem”, trattandosi pur sempre di una forma di captivazione realizzata mediante esternalizzazione”. Quindi “l’amministrazione potrà rivalutare – sussistendone i requisiti – le proposte provenienti dal mondo dell’associazionismo nell’ottica di valorizzazione delle forme di sussidiarietà orizzontale, nel rispetto dei vincoli della Costituzione”.

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