Mancanza di stalli bianchi e restringimento della sede stradale sono «Fatti da riscontrare debitamente». L’ente deve dimostrare che una delibera esclude il parcheggio gratis per motivi di traffico nell’area
NordEst – Le strisce blu che hanno invaso i centri urbani, non sempre legittimamente e quindi anche le migliaia di verbali conseguenti al mancato pagamento della sosta forse potranno essere limitati dopo l’ordinanza 15678/20, pubblicata il 23 luglio dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Per la Suprema Corte va annullata la multa nelle zone a sosta tariffata se il Comune non prova di aver garantito nell’area anche spazi adeguati per il parcheggio libero. Ciò vale anche se non dimostra che una delibera di Giunta esclude l’obbligo ad hoc a causa delle condizioni di traffico nella zona. Nella fattispecie è stato accolto il ricorso dell’automobilista multato per quasi 114 euro ex articolo 157, comma sesto, Cds per la mancata esposizione del ticket di parcheggio in piazza del quartiere romano di Prati dopo le negative sentenze del Giudice di Pace di Roma e del Tribunale della Capitale.
Il ricorrente cui è ingiunto il pagamento aveva lamentato il restringimento della sede stradale, dettato dalla necessità di far posto alle strisce blu, e l’esiguità degli spazi per il parcheggio gratuito in zona; affermazione, quest’ultima, che per il tribunale non soltanto «non rientra nel notorio ma risulta del tutto indimostrata».
E ciò perché l’onere di contestazione ex articolo 115 Cpc riguarda i fatti allegati dalla controparte e non le questioni di carattere giuridico, come sarebbero invece la sussistenza della delibera comunale che destina gli spazi alla sosta tariffata e l’osservanza o meno dell’obbligo di garantire parcheggi gratuiti. Per i giudici di legittimità entrambe le censure dell’opponente «costituiscono propriamente fatti da riscontrare debitamente».
Quando l’automobilista lamenta la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, è onere dell’ente dimostrare l’esistenza della delibera che esclude l’obbligo di garantire le strisce bianche accanto a quelle blu, ad esempio perché si tratta di zone a traffico limitato, aree di particolare rilevanza urbanistica oppure individuate dalla Giunta come caratterizzate da particolari esigenze e condizioni di traffico.