Nell’autorizzazione con la quale a metà dicembre 2022 Rete Ferroviaria Italiana autorizzò il personale tecnico di Ambiente, APPA-Trento, Italferr e Tecnoverifiche ad accedere a un fondo del quale è comproprietaria Tim Srl al fine di eseguire indagini dell’area inquinata ex Sloi, a Trento
Trento – Si tratta di analisi propedeutiche allo sviluppo del Progetto “Circonvallazione di Trento”. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa Tim Srl. Per comprendere l’ambito nel quale si colloca il provvedimento contestato, occorre evidenziare – puntualizzano i giudici in sentenza – “che la ‘Circonvallazione di Trento’ è parte di un’opera ferroviaria più ampia, identificata come ‘Direttrice Brennero-Verona-Bologna/Tratta di valico e tratta di adduzione – Valico e accesso al Brennero/Accesso al Brennero – Potenziamento linea Fortezza-Verona’, che ricade nel Corridoio europeo TEN-T ‘Scandinavia-Mediterraneo’, di collegamento tra Helsinki e La Valletta, passando per il centro Europa, la dorsale tirrenica e le principali città siciliane, con una lunghezza di 9.400 km”.
Nell’ambito della progettazione dell’opera sono state ritenute necessarie indagini sulle condizioni ambientali di alcuni siti contaminati interessati dall’opera – fra i quali quello nel quale ricade la proprietà di Tim Srl – al fine di evitare che l’opera interferisca con le bonifiche in corso, nonché di assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori impiegati e per la popolazione insediata nella zona. Il Tar ha confermato come l’attività d’indagine in questione “risulta funzionale ad assicurare la salvaguardia di esigenze di rilievo pubblicistico connesse allo sviluppo progettuale dell’opera e alla sua futura realizzazione esecutiva”; e “non potrebbe legittimamente essere compiuta senza assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree interessate – così come quella dei cittadini residenti nelle aree limitrofe – il che rende le indagini da svolgere con l’accesso anche al fondo della società ricorrente effettivamente indispensabili per lo sviluppo progettuale dell’opera”.