Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiederlo
NordEst – Al via dal 18 marzo, la finestra per richiedere il bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, varato con la manovra economica e i cui importi sono stati rimodulati con il decreto Milleproroghe. Per l’invio delle domande ci sarà tempo fino al 31 maggio. Il contributo è finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia volte a dare assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
– REQUISITI. Una recente circolare Inps – ricorda l’Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi – fornisce indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione. Il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell’Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.
– GLI IMPORTI. L’importo riconosciuto varia a seconda dell’Isee. Nello specifico: con un valore Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario. Con un valore Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, invece, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, con un valore Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
– LE RICHIESTE. La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Gli interessati possono presentare la richiesta, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio; on line raggiungibile sul sito dell’Inps e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi (Cns); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
– LE GRADUATORIE. Al termine del periodo per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’Inps comunicherà sul sito la definizione delle graduatorie. L’esito della richiesta sarà notificato tramite SMS e/o email ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o nella domanda. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento sarà indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
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