X

Capodanno in zona rossa: ecco che cosa si può fare (AUTOCERTIFICAZIONE)

Da giovedì 31 dicembre, fino al 3 gennaio l’Italia sarà di nuovo zona rossa. Entreranno quindi in vigore tutte le misure più restrittive per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del coronavirus. Cosa si può fare o non fare quindi la sera di Capodanno e il primo gennaio in base alle regole previste nei giorni rossi?

Cliccando sul calendario è possibile visualizzare ulteriori FAQ, relative alle disposizioni settoriali che si applicano nei singoli giorni, distinti tra “arancioni e “rossi”.

 

*SCARICA AUTOCERTIFICAZIONE (Interno.it)

NordEst – E’ importante ricordare la durata del coprifuoco che, tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021, sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino.

  • Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.
  • Ma “il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti – si precisa nella Faq di palazzo Chigi – deve avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00)”.
  • Inoltre è possibile spostarsi una sola volta al giorno, per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti.
  • Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
  • I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio.
  • Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • faq principali sulle disposizioni in vigore dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

Redazione:
Related Post