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Condominio, privacy e conti bancari: i chiarimenti del Garante

L’amministratore “può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire”

Il Garante per la Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito che il condomino, ai sensi della nuova disciplina (introdotta dalla legge 220 del 2012), non è tenuto a fornire prove documentali delle informazioni relative alla tenuta del registro dell’anagrafe condominiale rese all’amministratore.

Il Garante ha anche fatto presente che, in base alle norme sula privacy, l’amministratore “può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio”. Tra le comunicazioni che ha facoltà di chiedere ci sono anche i dati catastali, la sezione urbana, il subalterno e il Comune.

Non può chiedere, invece, perché secondo il Garante rientrerebbe nella definizione di “eccedente”, copia della documentazione. A proposito delle condizioni di sicurezza, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Destinazione Italia” i condomini non saranno più tenuti a fornire ”alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio”.

Per quanto riguarda, infine, il conto corrente intestato al condominio, i singoli condomini possono verificare la “destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali”. Altresì, il condomino può chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari relativi al conto corrente condominiale.

Proto:
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