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Green pass obbligatorio lavoro in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia dal 15 ottobre

Senza green pass obbligatorio al lavoro, dal 15 ottobre, stop allo stipendio del lavoratore – pubblico o privato – ma niente sospensione

NordEst (Adnkronos) – E’ la novità del decreto green pass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto alle news successive all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

GREEN PASS E STIPENDIO

Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale … nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il decreto stabilisce che “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

GREEN PASS E MAGISTRATI

L’articolo 2 stabilisce l’obbligo di green pass dal 15 ottobre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari” e chiarisce che le disposizioni “non si applicano” ad avvocati, altri difensori, periti, testimoni e parti del processo.

GREEN PASS E AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

L‘articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l’altro si sofferma sulle imprese con meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore privo di green pass. “Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”, si legge.

GREEN PASS E PRIMA DOSE

L’articolo 5 si sofferma tra sui tempi relativi alla concessione del green pass e alla durata: per i guariti dal covid, il certificato arriva il giorno stesso della prima dose e ha una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata.

Redazione:
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