“L’attuazione” della chiusura ”al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento” richiederà ”la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto” si legge nella circolare. “Restrizioni a movida anche parziali e solo in alcuni giorni”
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NordEst (Adnkronos) – “L’attuazione” della chiusura ”al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento” richiederà ”la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto” da esplicare ”in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali”. E’ quanto si legge nella circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti in relazione al dpcm del 18 ottobre scorso sulle nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
“RESTRIZIONI A MOVIDA ANCHE PARZIALI E SOLO IN ALCUNI GIORNI” – Il provvedimento ”potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi” si legge nella circolare.
Inoltre “per un principio di proporzionalità e adeguatezza”, specifica la circolare, ”potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone”.
Per la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, “la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i questori organizzeranno con le forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.
Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità” è scritto nella circolare.
STOP SPORT DI CONTATTO – “Sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale. Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici)” si legge nella circolare che il capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti.
“E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva – si legge ancora nella circolare – sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza.
Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole”.
Sono ora consentiti, si precisa nella circolare, gli eventi e le competizioni riguardanti ”gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale”.
RIUNIONI – E’ reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, ”l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.
Nella circolare si precisa inoltre che ”la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio”.