Gli agriturismi nel Veneto sono circa 1.400: di questi l’80% offre pasti e spuntini, e il 65% propone ospitalità in alloggi
Venezia – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al turismo, di concerto con il collega all’agricoltura, ha approvato le nuove disposizioni applicative della normativa in materia di agriturismo, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità, riguardanti le percentuali di approvvigionamento delle materie prime da parte delle imprese.
Da alcuni anni la Regione ha raggruppato dal punto di vista normativo le attività turistiche connesse al settore primario: l’agriturismo, l’ittiturismo, il pescaturismo, disciplinando l’offerta di ospitalità e la somministrazione di alimenti e bevande, e successivamente i profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche. Per quanto riguarda in modo specifico l’agriturismo, nel 2014 e nel 2015 la Giunta ha approvato due deliberazioni che, al fine di semplificare, coordinare e raccordare gli atti, gli adempimenti e le condizioni che regolano l’esercizio dell’attività agrituristica, hanno aggregato in un unico testo le diverse disposizioni applicative.
“Ora – spiega l’assessore al turismo – si è ritenuto opportuno intervenire ulteriormente sugli aspetti relativi alle percentuali di approvvigionamento delle materie prime per la somministrazione di pasti, spuntini e bevande, premiando l’utilizzo di prodotti tipici e di qualità provenienti da aziende venete. Due le finalità di questo provvedimento: valorizzare la nostra ricca e pregiata produzione regionale, rendere più agevole l’attività agrituristica e ancor più qualificata la sua offerta”.
Se nella preparazione dei pasti è confermato l’obbligo per gli agriturismi veneti di adoperare non più del 15% del totale di prodotti acquistati dal libero mercato di distribuzione alimentare (negozi, supermercati, ecc.), viene incrementata sino al 35% (60% per le aziende in aree montane) la possibilità di utilizzo di prodotti di altre aziende agricole o imprese artigiane alimentari, purché abbiano sede nel territorio regionale e a condizione che siano prodotti tipici, di piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata.
Inoltre, è stato stabilito di ritenere prodotto proprio dell’azienda agricola connessa all’attività agrituristica anche quello proveniente da aziende a essa collegate in forma societaria e da cooperative di cui l’azienda è socia (purché siano prodotti allevati, coltivati e lavorati in Veneto).
Infine, è stato introdotto un aspetto caratteristico della tradizione veneta, concedendo agli agriturismi di svolgere una sorta di “servizio cottura” nella preparazione della selvaggina, procurata dai cacciatori, da far degustare agli ospiti. In questo caso l’agriturismo non somministra alimenti provenienti dalla propria azienda, ma propone (per non più di venti giornate all’anno) una tradizione culinaria e un’antica consuetudine contadina del Veneto.