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Partite Iva, Nuovi minimi: imposta al 15%, soglie e coefficienti

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Sta per approdare in Parlamento il disegno di Legge di Stabilità, che prevede tassazione a forfait per le partite Iva con redditi bassi

Confartigianato

NordEst – Nella Legge di Stabilità è contenuta la riforma del regime dei minimi, inserita nella finanziaria all’articolo 9, che andrà a sostituire, gradualmente, l’attuale regime agevolato per le partite Iva (imposta sostitutiva al 5 per cento fino ai 30mila euro, per cinque anni oppure non oltre i 35 anni di età). Dunque, vediamo di seguito cosa prevede il nuovo regime (fermo restando che l’attuale normativa potrebbe ancora essere modificata nell’iter di approvazione da parte delle Camere).

CHI NE FARA’ PARTE – Chi, attualmente, si trova in regime dei minimi 2014, potrà decidere se continuare a starci fino al compimento dei 35 anni (o fino allo scadere dei 5 anni) o aderire a quello nuovo. Chi, invece, aprirà una nuova partita Iva, potrà decidere se aderire al nuovo regime, o a quelli ordinari (ordinario o semplificato).

NUOVA ALIQUOTA – L’imposta sostitutiva triplica e sale al 15 per cento; sostituisce Irpef, Irap, Iva, e addizionali.

COME SI CALCOLA L’IMPONIBILE – Ad ogni categoria è attribuito un tetto massimo reddituale (oltre il quale non è possibile aderire al nuovo regime agevolato) e un coefficiente da applicare a quest’ultimo. Moltiplicando il risultato ottenuto per l’aliquota del 15 per cento, si ottiene la cifra da versare. Se l’attività è nuova, ovvero aperta da meno di tre anni, il reddito a cui applicare l’aliquota si riduce di un terzo.

SOGLIE E COEFFICENTI
Professionisti. Ricavi: 15mila euro; coefficiente: 78 per cento
Artigiani e imprese. Ricavi: 20mila euro; coefficiente: 67 per cento
Commercianti (ingrosso e dettaglio). Ricavi 40mila euro; coefficiente 40 per cento
Ambulanti di alimentari e bevande. Ricavi 30mila euro; coefficiente 40 per cento
Ambulanti di altri prodotti. Ricavi 20mila euro; coefficiente 54 per cento
Alberghi e ristoratori. Ricavi 40mila euro; coefficiente 40 per cento

LIMITE TEMPORALE – Nel nuovo regime non è più previsto il limite temporale dei 5 anni ( o dei 35 ani di età).

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