Con due votazioni distinte, il Cal è intervenuto sul tema dei mandati dei Sindaci. Sui limiti ai compensi nelle società pubbliche, parere favorevole alle modifiche. Mandati dei sindaci anche in Commissione dei Sei
Trento – Al centro dell’attenzione il ddl regionale, in vista delle prossime elezioni comunali di maggio 2025 in Trentino Alto Adige. La prima votazione del Consiglio delle Autonomie, ha bocciato Il Disegno di legge regionale concernente ‘Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante ‘Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige’. La seconda votazione ha visto l’aula esprimere parere favorevole alla proposta alternativa definita dal Cal. È stato il Presidente, Paride Gianmoena, a introdurre l’argomento, ribadendo, in un quadro seppur complicato, la contrarietà del Cal al Ddl. “La questione del terzo mandato per i Sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti per noi è dirimente. Apprezziamo il lavoro che sta facendo la Commissione dei 12 per ribadire la competenza della Regione a stabilire una disciplina autonoma, ma non possiamo condividere la scelta di adeguarci subito alla norma nazionale”.
L’Assessore regionale Franz Thomas Locher, presente in aula, ha sottolineato come, secondo la visione della Giunta regionale, l’intervento sia necessario per arrivare con regole chiare all’appuntamento elettorale del 4 maggio 2025. Il Cal ha, dunque, espresso parere negativo rispetto al disegno di legge proposto dalla Giunta regionale, e ha contestualmente avanzato una propria proposta di intervento: mantenimento del terzo mandato per tutti i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, superamento di ogni limitazione per i mandati esperibili nella carica di assessore, e allentamento dei vincoli esistenti per l’eleggibilità dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti.
Il Ddl regionale
La proposta della Giunta regionale va a modificare la disciplina regionale in materia di limiti dei mandati per ricoprire la carica di Sindaco (prevista dall’articolo 75, comma 2, del CEL), recependo la previsione introdotta a livello nazionale. La questione nasce dopo che il decreto-legge n. 7 del 2024 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38. La norma statale ha modificato l’ordinamento degli Enti locali, sopprimendo il limite del terzo mandato per i Sindaci di tutti Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e prevedendo la possibilità di un terzo mandato (prima il limite era di due mandati) per i Sindaci dei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti.
Resta confermato, invece, il limite dei due mandati stabilito dalla disciplina nazionale per i Sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti. Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con una recente sentenza, ha stabilito come la limitazione del numero di mandati consecutivi rifletta una scelta normativa idonea a garantire fondamentali diritti e principi costituzionali in armonia con il principio sancito dall’articolo 51 della Costituzione. La Corte afferma, inoltre, che è il legislatore statale a dover individuare il punto di equilibrio riducendo, di conseguenza, significativamente gli spazi di autonomia. La Corte disconosce, in particolare, la possibilità per le Regioni, anche a statuto speciale, di tener conto delle peculiarità regionali nel disciplinare con legge regionale il limite dei mandati dei Sindaci. La Giunta regionale si è pertanto attivata, predisponendo una proposta di norma di attuazione statutaria, che è stata esaminata è fatta propria dalla competente Commissione dei Dodici.
La norma di attuazione adesso passa al vaglio del Governo e riafferma la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli Enti locali e la possibilità di disciplinare autonomamente la materia del limite dei mandati degli amministratori locali, tenuto conto delle peculiarità dei sistemi elettorali per il rinnovo degli organi comunali della Regione e della necessità di garantire la piena rappresentanza delle minoranze linguistiche. Il Disegno di legge si conforma alla disciplina statale, fermo restando che le scelte nel merito, circa il limite dei mandati nei Comuni appartenenti alle diverse fasce demografiche, potranno essere determinate dal Consiglio regionale se, nel frattempo, la norma di attuazione statutaria sarà approvata. In attesa degli sviluppi la norma la nuova disciplina regola diversamente la materia del limite dei mandati, prevedendo che il superamento dei limiti determina una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità alla carica di Sindaco. Un chiarimento normativo che evita un eventuale annullamento delle elezioni.
Mandati sindaci in Commissione dei Sei
Mandati dei sindaci, bilinguismo nelle assunzioni e abilitazioni di insegnanti e professori universitari. Su questi temi le Commissioni dei sei e dei dodici hanno approvato quattro schemi di attuazione. Quello approvato dalla commissione dei dodici serve a verificare se esistono margini per affermare un percorso legislativo autonomo da parte della regione Trentino Alto Adige sul numero di mandati ai sindaci. Le verifiche sulla praticabilità di questa norma dovranno avvenire o subito oppure dopo le elezioni amministrative, in modo che le persone che intendono candidarsi possano farlo sulla base di regole certe. Servono ora i pareri dei ministeri competenti per verificare se la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Sardegna, possa essere derogata con la norma di attuazione del Trentino-Alto Adige.